Statuto
ASSOCIAZIONE
“KreativExperience”
Costituzione - Denominazione - Sede
Art. 1. E' costituita l’Associazione denominata " KreativExperience” -
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
Durata
Art. 2. La durata dell’Associazione è illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo
sociale.
Autonomia
Art. 3. L’Associazione è autonoma nell’organizzazione delle proprie attività.
Finalità e attività
Art. 4. L'associazione "KreativExperience " non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità nei
seguenti settori: Promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico;
promozione della cultura e dell’arte;
Art. 5. Gli scopi dell’associazione sono i seguenti:
1. Favorire ed incentivare la comunicazione, l’aggregazione, la libera espressione e
la cooperazione tra gl’individui.
2. Promuovere ed organizzare iniziative culturali nell’ottica della diffusione e
stimolo delle fonti creative/artistiche.
3. Collaborare per il progresso civile, sociale e culturale delle collettività
valorizzando anche il patrimonio di storia e tradizioni che caratterizza le comunità
locali.
4. Costituire dei rapporti tra persone che condividono la voglia di diffondere il
discorso creativo - artistico – culturale.
Per attuare concretamente i propri scopi, l’Associazione svolgerà le seguenti
attività:
· attività culturali: mostre, eventi, convegni, conferenze, dibattiti, seminari,
proiezioni di film e documentari, concerti, lezioni, incontri di musicoterapia,
cromoterapia e tecniche di rilassamento, allestimento e gestione di manifestazioni,
costruzione di campagne di comunicazione;
· attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici, corsi di
perfezionamento, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca, workshop, corsi di
tecniche teatrali, corsi di comunicazione e dei nuovi linguaggi, corsi d’arte e dei
nuovi linguaggi creativi;
· attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, di redazione di blog, di libri,
riviste, impaginati, gestione uffici stampa, pubblicazione di atti di convegni, di
seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
· attività ambientali: Studi ed iniziative per la tutela bei beni ambientali,
architettonici, archeologici, artistici e storici; partecipazione a gruppi di studio sulle
tematiche ambientali;
· collaborare con mezzi mediatici;
· Stipulare convenzioni con enti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie
richieste, per il raggiungimento dello scopo sociale;
· accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati
fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi
sociali;
· svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento
dei fini che l’associazione si propone.
L’associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente
statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, e di quelle
accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.
L'Associazione potrà coordinare la propria attività con quella di altri enti aventi
analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione ad istituzioni od organizzazioni
e si avvarrà della loro collaborazione.
Soci
Art. 6. Possono aderire all'Associazione, tutti coloro che, condividendone gli scopi,
intendano impegnarsi per la loro realizzazione. La qualifica di socio è subordinata
all'accoglimento da parte del Consiglio della domanda di iscrizione all'associazione.
Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto
all'interessato specificandone i motivi: l’aspirante socio ha poi 30 giorni di tempo
per ricorrere in assemblea. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e
non può essere disposta per un periodo temporaneo.
Art. 7. I soci di dividono nelle seguenti categorie:
1. fondatori
2. ordinari
3. onorari.
Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto
costitutivo; Soci Ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione
operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e
sottoscrivono le quote associative. Soci onorari sono quelle persone alle quali
l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea
Ordinaria, su proposta del CD. I soci onorari sono esentati dal pagamento di
qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.
Diritti e doveri degli aderenti
Art. 8. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative
dell’Associazione, di partecipare alle assemblee, di votare direttamente per
l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina
degli organi direttivi dell’Associazione, di essere eletti alle cariche sociali e di
svolgere il lavoro comunemente concordato.
Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di 80 giorni,
dall’appartenenza all’Associazione.
Art. 9. I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto
e del Regolamento, di versare le quote sociali e di garantire le prestazioni
concordate dall’Assemblea.
Perdita della qualifica di socio
Art. 10. La qualifica di socio si perde per:
1. morte,
2. dimissioni;
3. morosità nel pagamento delle quote associative
I provvedimenti concernenti la perdita di qualifica di socio vengono deliberati dal
CD.
Art. 11. La qualifica di socio si perde altresì per esclusione, deliberata dal CD e
ratificata dall’Assemblea, nei seguenti casi:
1. indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di
norme statutarie e/o regolamenti interni;
2. inattività prolungata.
Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso può fare ricorso all’Assemblea
la quale delibererà in merito, nella sua prima seduta.
Quota associativa
Art. 12. L’assemblea ordinaria determina per ogni anno, su proposta del Consiglio
Direttivo, le quote associative dovute dai soci. E’ facoltà degli stessi effettuare
versamenti ulteriori rispetto a quelli minimi richiesti.
I versamenti delle quote e i contributi associativi sono considerati a fondo perduto
e quindi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Organi sociali
Art. 13. Sono organi dell’Associazione:
a. l’Assemblea dei soci;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente
d. il Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 14. I componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o
remunerazione ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica,
preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
Ai componenti gli organi sociali non possono essere corrisposti emolumenti
individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal DPR n. 645/94 e dal
DL n. 336/95 e relative modificazioni.
Assemblea
Art. 15. L’Assemblea è organo sovrano ed è composto da tutti i soci.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente, che la convoca almeno una volta all’anno
per l’approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico e finanziario,
ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta
richiesta motivata da almeno un decimo dei soci. Il giorno e l’ora della seconda
convocazione deve avvenire un giorno successivo alla prima.
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio mail
a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio sul ricorso
all’Assemblea, almeno 5 giorni prima del giorno previsto.
L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della prima e della
seconda convocazione e l’ordine del giorno.
L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
Tutti i soci, appartenenti a qualsiasi categoria individuata dal presente statuto,
hanno diritto a partecipare all’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con il
medesimo diritto di voto.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà
degli associati e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. Mentre in
seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero
degli intervenuti.
Art. 16. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
· determinare la quota associativa annua;
· discutere ed approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
· definire il programma generale annuale di attività;
· eleggere e revocare il presidente;
· determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
· eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
· nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
· approvare regolamenti;
· esaminare i ricorsi sulle mancate ammissioni di nuovi soci;
· decidere sui ricorsi presentati dai soci esclusi
· discutere e deliberare sugli argomenti posti all’Ordine del Giorno.
Art. 17. L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:
· modifica dello Statuto, in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il
voto favorevole della maggioranza dei presenti;
· scioglimento dell’Associazione e devoluzione del relativo patrimonio con il voto
favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Consiglio Direttivo
Art. 18. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione
dell’Associazione, che non siano riservati per legge o per statuto alla competenza
dell’Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo ha un numero di componenti da 2 a 3 , nominati
dall’Assemblea; il presidente dell'associazione è il presidente del consiglio direttivo;
talo consiglio dura in carica 3 anni d’esercizi ed i suoi componenti sono rinnovabili
per un solo ulteriore mandato di pari durata.
Art. 19. Il Consiglio Direttivo :
· attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
· elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente;
· revoca, per fondati motivi il Presidente e il Vicepresidente;
· propone all’Assemblea il Regolamento per il funzionamento dell’Associazione e
degli organi sociali.
· predispone all’Assemblea il programma annuale di attività;
· redige il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso , nonché
quello preventivo per l’anno in corso e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea;
· riceve le domande di adesione di nuovi soci che accoglie o rigetta;
· ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
· delibera i provvedimenti di perdita di qualifica di socio, di cui all’art. 10;
· delibera i provvedimenti di esclusione, di cui all’art. 11, da sottoporre a ratifica
assembleare.
Il Presidente
Art. 20. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. In casi di
oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla
ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non
ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
Il Presidente è coadiuvato dal Vicepresidente che lo sostituisce in caso di
impedimento, assenza o revoca.
Il Presidente rimane in carica, con le stesse modalità previste per il Consiglio
Direttivo.
Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 21. Il collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativofinanziario.
Esso è formato da tre membri nominati dall’Assemblea dei soci tra
persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente
aderenti all’Associazione. Il collegio rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.
Esso presenta, ogni anno, all’Assemblea dei soci una relazione scritta relativa al
rendiconto economico e finanziario/bilancio consuntivo.
Esercizio sociale - Bilancio
Art. 22. L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, unitamente alla relazione scritta del
Collegio dei Revisori presenta per l’approvazione all’Assemblea ordinaria: la
relazione morale; il Bilancio consuntivo o il rendiconto economico e finanziario
dell’esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti
ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso.
Entrate e Patrimonio sociale
Art. 23. Per la realizzazione degli scopi istituzionali l’Associazione dispone delle
seguenti entrate:
a. quote associative;
b. contributi degli aderenti;
c. contributi di privati;
d. contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di
specifiche e documentate attività o progetti;
e. contributi di organismi internazionali;
f. donazioni e lasciti testamentari;
g. rimborsi derivanti da convenzioni;
h. entrate derivanti da eventuali attività direttamente connesse e accessorie;
i. proventi derivanti da occasionali raccolte pubbliche di fondi.
Art. 24. I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli aderenti,
stabilita dall'assemblea.
I contributi straordinari sono elargiti dagli aderenti o dalle persone fisiche o
giuridiche estranee all'associazione.
Art. 25. I proventi derivati da attività commerciali o produttive marginali sono
inserite in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.
L'assemblea delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in
armonia con le finalità statutarie dell'associazione.
Art. 26. Il patrimonio sociale potrà essere costituito da:
a. beni immobili e mobili;
b. attrezzature e materiale per le attività;
c. donazioni, lasciti o successioni.
Art. 27. E’ fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’organizzazione.
Eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle
attività istituzionali previste dallo statuto, e di quelle ad esse direttamente
connesse.
Scioglimento dell’Associazione
Art. 28. Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si
riunisce in forma straordinaria. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la
devoluzione del relativo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti
degli associati.
In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso avvenga, il patrimonio
dell’Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altre Organizzazioni non
lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo
di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa
destinazione imposta dalla legge.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
Dipendenti e collaboratori
Art.29. L'associazione può assumere dei dipendenti.
I rapporti tra l'associazione e i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito
regolamente adottato dall'associazione.
I dipendenti sono assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità
civile verso terzi.
Collaboratori di lavoro autonomo
Art. 30. L'associazione può giovarsi dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.
I rapporti tra l'associazione e i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati
dalla legge.
I collaboratori di lavoro autonomo sono assicurati contro le malattie, infortunio e
per la responsabilità civile verso terzi.
Norma finale
Art. 31. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale
dell’Associazione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti
interni, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia nonché alle
norme del Codice Civile.
ASSOCIAZIONE
“KreativExperience”
Costituzione - Denominazione - Sede
Art. 1. E' costituita l’Associazione denominata " KreativExperience” -
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
Durata
Art. 2. La durata dell’Associazione è illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo
sociale.
Autonomia
Art. 3. L’Associazione è autonoma nell’organizzazione delle proprie attività.
Finalità e attività
Art. 4. L'associazione "KreativExperience " non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità nei
seguenti settori: Promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico;
promozione della cultura e dell’arte;
Art. 5. Gli scopi dell’associazione sono i seguenti:
1. Favorire ed incentivare la comunicazione, l’aggregazione, la libera espressione e
la cooperazione tra gl’individui.
2. Promuovere ed organizzare iniziative culturali nell’ottica della diffusione e
stimolo delle fonti creative/artistiche.
3. Collaborare per il progresso civile, sociale e culturale delle collettività
valorizzando anche il patrimonio di storia e tradizioni che caratterizza le comunità
locali.
4. Costituire dei rapporti tra persone che condividono la voglia di diffondere il
discorso creativo - artistico – culturale.
Per attuare concretamente i propri scopi, l’Associazione svolgerà le seguenti
attività:
· attività culturali: mostre, eventi, convegni, conferenze, dibattiti, seminari,
proiezioni di film e documentari, concerti, lezioni, incontri di musicoterapia,
cromoterapia e tecniche di rilassamento, allestimento e gestione di manifestazioni,
costruzione di campagne di comunicazione;
· attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici, corsi di
perfezionamento, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca, workshop, corsi di
tecniche teatrali, corsi di comunicazione e dei nuovi linguaggi, corsi d’arte e dei
nuovi linguaggi creativi;
· attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, di redazione di blog, di libri,
riviste, impaginati, gestione uffici stampa, pubblicazione di atti di convegni, di
seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
· attività ambientali: Studi ed iniziative per la tutela bei beni ambientali,
architettonici, archeologici, artistici e storici; partecipazione a gruppi di studio sulle
tematiche ambientali;
· collaborare con mezzi mediatici;
· Stipulare convenzioni con enti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie
richieste, per il raggiungimento dello scopo sociale;
· accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati
fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi
sociali;
· svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento
dei fini che l’associazione si propone.
L’associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente
statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, e di quelle
accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.
L'Associazione potrà coordinare la propria attività con quella di altri enti aventi
analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione ad istituzioni od organizzazioni
e si avvarrà della loro collaborazione.
Soci
Art. 6. Possono aderire all'Associazione, tutti coloro che, condividendone gli scopi,
intendano impegnarsi per la loro realizzazione. La qualifica di socio è subordinata
all'accoglimento da parte del Consiglio della domanda di iscrizione all'associazione.
Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto
all'interessato specificandone i motivi: l’aspirante socio ha poi 30 giorni di tempo
per ricorrere in assemblea. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e
non può essere disposta per un periodo temporaneo.
Art. 7. I soci di dividono nelle seguenti categorie:
1. fondatori
2. ordinari
3. onorari.
Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto
costitutivo; Soci Ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione
operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e
sottoscrivono le quote associative. Soci onorari sono quelle persone alle quali
l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea
Ordinaria, su proposta del CD. I soci onorari sono esentati dal pagamento di
qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.
Diritti e doveri degli aderenti
Art. 8. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative
dell’Associazione, di partecipare alle assemblee, di votare direttamente per
l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina
degli organi direttivi dell’Associazione, di essere eletti alle cariche sociali e di
svolgere il lavoro comunemente concordato.
Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di 80 giorni,
dall’appartenenza all’Associazione.
Art. 9. I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto
e del Regolamento, di versare le quote sociali e di garantire le prestazioni
concordate dall’Assemblea.
Perdita della qualifica di socio
Art. 10. La qualifica di socio si perde per:
1. morte,
2. dimissioni;
3. morosità nel pagamento delle quote associative
I provvedimenti concernenti la perdita di qualifica di socio vengono deliberati dal
CD.
Art. 11. La qualifica di socio si perde altresì per esclusione, deliberata dal CD e
ratificata dall’Assemblea, nei seguenti casi:
1. indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di
norme statutarie e/o regolamenti interni;
2. inattività prolungata.
Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso può fare ricorso all’Assemblea
la quale delibererà in merito, nella sua prima seduta.
Quota associativa
Art. 12. L’assemblea ordinaria determina per ogni anno, su proposta del Consiglio
Direttivo, le quote associative dovute dai soci. E’ facoltà degli stessi effettuare
versamenti ulteriori rispetto a quelli minimi richiesti.
I versamenti delle quote e i contributi associativi sono considerati a fondo perduto
e quindi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Organi sociali
Art. 13. Sono organi dell’Associazione:
a. l’Assemblea dei soci;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente
d. il Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 14. I componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o
remunerazione ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica,
preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
Ai componenti gli organi sociali non possono essere corrisposti emolumenti
individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal DPR n. 645/94 e dal
DL n. 336/95 e relative modificazioni.
Assemblea
Art. 15. L’Assemblea è organo sovrano ed è composto da tutti i soci.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente, che la convoca almeno una volta all’anno
per l’approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico e finanziario,
ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta
richiesta motivata da almeno un decimo dei soci. Il giorno e l’ora della seconda
convocazione deve avvenire un giorno successivo alla prima.
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio mail
a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio sul ricorso
all’Assemblea, almeno 5 giorni prima del giorno previsto.
L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della prima e della
seconda convocazione e l’ordine del giorno.
L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
Tutti i soci, appartenenti a qualsiasi categoria individuata dal presente statuto,
hanno diritto a partecipare all’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con il
medesimo diritto di voto.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà
degli associati e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. Mentre in
seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero
degli intervenuti.
Art. 16. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
· determinare la quota associativa annua;
· discutere ed approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
· definire il programma generale annuale di attività;
· eleggere e revocare il presidente;
· determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
· eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
· nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
· approvare regolamenti;
· esaminare i ricorsi sulle mancate ammissioni di nuovi soci;
· decidere sui ricorsi presentati dai soci esclusi
· discutere e deliberare sugli argomenti posti all’Ordine del Giorno.
Art. 17. L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:
· modifica dello Statuto, in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il
voto favorevole della maggioranza dei presenti;
· scioglimento dell’Associazione e devoluzione del relativo patrimonio con il voto
favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Consiglio Direttivo
Art. 18. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione
dell’Associazione, che non siano riservati per legge o per statuto alla competenza
dell’Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo ha un numero di componenti da 2 a 3 , nominati
dall’Assemblea; il presidente dell'associazione è il presidente del consiglio direttivo;
talo consiglio dura in carica 3 anni d’esercizi ed i suoi componenti sono rinnovabili
per un solo ulteriore mandato di pari durata.
Art. 19. Il Consiglio Direttivo :
· attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
· elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente;
· revoca, per fondati motivi il Presidente e il Vicepresidente;
· propone all’Assemblea il Regolamento per il funzionamento dell’Associazione e
degli organi sociali.
· predispone all’Assemblea il programma annuale di attività;
· redige il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso , nonché
quello preventivo per l’anno in corso e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea;
· riceve le domande di adesione di nuovi soci che accoglie o rigetta;
· ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
· delibera i provvedimenti di perdita di qualifica di socio, di cui all’art. 10;
· delibera i provvedimenti di esclusione, di cui all’art. 11, da sottoporre a ratifica
assembleare.
Il Presidente
Art. 20. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. In casi di
oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla
ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non
ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
Il Presidente è coadiuvato dal Vicepresidente che lo sostituisce in caso di
impedimento, assenza o revoca.
Il Presidente rimane in carica, con le stesse modalità previste per il Consiglio
Direttivo.
Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 21. Il collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativofinanziario.
Esso è formato da tre membri nominati dall’Assemblea dei soci tra
persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente
aderenti all’Associazione. Il collegio rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.
Esso presenta, ogni anno, all’Assemblea dei soci una relazione scritta relativa al
rendiconto economico e finanziario/bilancio consuntivo.
Esercizio sociale - Bilancio
Art. 22. L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, unitamente alla relazione scritta del
Collegio dei Revisori presenta per l’approvazione all’Assemblea ordinaria: la
relazione morale; il Bilancio consuntivo o il rendiconto economico e finanziario
dell’esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti
ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso.
Entrate e Patrimonio sociale
Art. 23. Per la realizzazione degli scopi istituzionali l’Associazione dispone delle
seguenti entrate:
a. quote associative;
b. contributi degli aderenti;
c. contributi di privati;
d. contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di
specifiche e documentate attività o progetti;
e. contributi di organismi internazionali;
f. donazioni e lasciti testamentari;
g. rimborsi derivanti da convenzioni;
h. entrate derivanti da eventuali attività direttamente connesse e accessorie;
i. proventi derivanti da occasionali raccolte pubbliche di fondi.
Art. 24. I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli aderenti,
stabilita dall'assemblea.
I contributi straordinari sono elargiti dagli aderenti o dalle persone fisiche o
giuridiche estranee all'associazione.
Art. 25. I proventi derivati da attività commerciali o produttive marginali sono
inserite in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.
L'assemblea delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in
armonia con le finalità statutarie dell'associazione.
Art. 26. Il patrimonio sociale potrà essere costituito da:
a. beni immobili e mobili;
b. attrezzature e materiale per le attività;
c. donazioni, lasciti o successioni.
Art. 27. E’ fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’organizzazione.
Eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle
attività istituzionali previste dallo statuto, e di quelle ad esse direttamente
connesse.
Scioglimento dell’Associazione
Art. 28. Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si
riunisce in forma straordinaria. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la
devoluzione del relativo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti
degli associati.
In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso avvenga, il patrimonio
dell’Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altre Organizzazioni non
lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo
di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa
destinazione imposta dalla legge.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
Dipendenti e collaboratori
Art.29. L'associazione può assumere dei dipendenti.
I rapporti tra l'associazione e i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito
regolamente adottato dall'associazione.
I dipendenti sono assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità
civile verso terzi.
Collaboratori di lavoro autonomo
Art. 30. L'associazione può giovarsi dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.
I rapporti tra l'associazione e i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati
dalla legge.
I collaboratori di lavoro autonomo sono assicurati contro le malattie, infortunio e
per la responsabilità civile verso terzi.
Norma finale
Art. 31. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale
dell’Associazione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti
interni, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia nonché alle
norme del Codice Civile.